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D.P.R. 05/06/2001 n. 328c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti. 4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica. Art. 33. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) classe 12 - Scienze biologiche; b) classe 1 - Biotecnologie; c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico; b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza. Art. 34. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi. Capo VII Professione di chimico Art. 35. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior. 4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores". Art. 36. Attività professionali 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni; b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a); c) studio e messa a punto di processi chimici; d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; com pilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo; e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali: a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati); b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a); c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche; d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere; e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti; f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanità, del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967; g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818, e Decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985; h) verifica di impianti ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46; i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agi aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico; m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi; n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali. Art. 37. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 62/S - Scienze chimiche; b) classe 81/S - Scienze e tecnologie della chimica industriale; c) classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata; b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente in analisi chimiche. Art. 38. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche; b) classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata; b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente in analisi chimiche. Art. 39. - Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici. Capo VIII Professione di geologo Art. 40. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior. 4. L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: "sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores". Art. 41. Attività professionali 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali: a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la pro- grammazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica; d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi; e) le indagini e la relazione geotecnica; f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione; g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonchè per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico- gestionali; h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici; |
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